Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (nello specifico al Rigo 59 del modello 730) è possibile detrarre fino al 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di una casa in classe A o B direttamente dal costruttore. La detrazione è da considerarsi valida per le compravendite effettuate dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre del 2017.
Ai fini della detrazione è necessario che l’immobile:
* sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice.
* l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.
* Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
* La detrazione spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori.
Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Non è stato possibile fruire della detrazione dell’IVA relativa ad acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016, poiché nel 2015 l’agevolazione non era vigente. E’ possibile, invece, fruire della detrazione per l’IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017.