Ecco cosa afferma la legge riguardo il canone massimo e minimo di locazione.
Il canone minimo di locazione
Per legge esiste un valore minimo al di sotto del quale l’Agenzia delle Entrate, per accertare se dietro quel contratto si nasconda un guadagno non dichiarato, può far avviare i controlli. Tale valore minimo è pari al 10% del valore di mercato dell’immobile.
Abrogazione legge equo canone
Per quanto riguarda l’esistenza di un tetto massimo, la legge n° 392 del 27 luglio 1978, la cosiddetta legge sull’equo canone, stabiliva – limitatamente ai contratti aventi per oggetto la locazione di immobili ad uso abitativo – un limite massimo al canone di affitto. Ma tale norma è stata abolita con la legge n° 359 dell’8 agosto 1992 (la cosiddetta legge sui patti in deroga) che ha dato luogo alla liberalizzazione del mercato degli affitti.
La norma parte dal presupposto che trattandosi l’affitto di un accordo tra le parti, qualora l’inquilino non dovesse considerare appropriata la richiesta economica del proprietario potrebbe rifiutarsi di stipularlo. Con conseguente perdita economica da parte del locatore. Dovrà essere quindi cura di locatore e locatario determinare un congruo canone di locazione a tutela dei reciproci interessi.
Fonti: Idealista.it